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Descrizione
- E' fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, mediante la disposizione di misure atte ad impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art.2 del D.P.C.M. 16/04/1999 ri.215. superino il valore normale tollerabilità, inoltre le casse acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all'aperto, non dovranno essere dirette verso le facciate degli edifici prospicienti
- E' fatto salvo in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo alla quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.
- Ad ogni modo, dalle ore 1:00 le emissioni sonore potranno essere diffuse con riduzione progressiva del volume, fino alla cessazione totale, secondo le modalità di cui sopra.
- Eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge..
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Ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2025, 11:34