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IMU 2025: aliquote invariate, acconto entro il 16 giugno

IMU - Imposta municipale propria, di natura patrimoniale

Data :

6 giugno 2025

IMU 2025: aliquote invariate, acconto entro il 16 giugno
Municipium

Descrizione

L’IMU - Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni).

Il pagamento dell'IMU non è dovuto per l'abitazione principale.

Le aliquote per il 2025 sono uguali a quelle per il 2024.

  • Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - 0,68%
  • Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 - SI
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)  - 0,1%
  • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) - 1,14%
  • Terreni agricoli - 1,06%
  • Aree fabbricabili - 1,14%
  • Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) - 1,14%

    Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune: Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite. Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie. Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge


Scadenze per il versamento dell’IMU:

  • acconto entro il 16 giugno
Municipium

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Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2025, 12:53

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