Descrizione
L’istituendo catasto si riferisce agli incendi del biennio 2022-2023. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha reso noto i dati relativi agli eventi verificatesi in questo periodo. In particolare le superfici andate a fuoco sono di seguito dettagliate.
Per risolvere il "problema" delle risorse (per realizzare il Catasto Incendi infatti servono risorse, uomini e mezzi di cui gli Enti Locali non sempre dispongono) ha stabilito che per la realizzazione del Catasto Incendi i Comuni possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire l'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato) che non solo dispone dei rilievi delle aree ma li mantiene costantemente aggiornati.
Successivamente l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 3624 del 22 Ottobre 2007, ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato) e certificati dalla Regione.
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Riferimenti normativi
La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede, al comma 2 dell’articolo 10, l’obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.
Tali vincoli sono distinti in:
Vincoli quindicennali - Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d’uso preesistente all’incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento.
Vincoli decennali - Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.
Vincoli quinquennali - Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.
Successivamente, l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 3624 del 22/10/2007 ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione.
Ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2024, 08:46